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GLOBAL STRATEGIES, INSIGHT-DRIVEN TRANSFORMATION

Credit Glorious Property Holdings è in grado di offrire differenti strumenti finanziari al fine di soddisfare le specifiche esigenze commerciali dei propri clienti. Tale capacità è frutto di esperienze pluriennali ed è confermata dalle numerose transazioni concluse, portate a termine con successo.

I servizi e i prodotti predisposti da Credit Glorious Property Holdings sono, principalmente, i seguenti:

Bank Guarantee 

La Garanzia Bancaria è l’impegno, da parte di un istituto bancario, di corrispondere una determinata somma o “a prima richiesta” (e in questo caso si parla di garanzia bancaria autonoma, una garanzia “del dare”) oppure a garantire una serie di adempimenti economici e operativi a determinate condizioni (e in questo caso si parla di garanzia “del fare”).

 

Garanzia di restituzione d’acconto (advance payment guarantee)

Grazie alla garanzia di restituzione d’acconto, i committenti dei clienti SONO CERTI che ogni acconto versato sarà utilizzato unicamente per lo scopo dovuto o, eventualmente, rimborsato, così da poter recuperare al più presto le risorse finanziarie per concludere il mandato.

Garanzia d’offerta (bid bond)

Per dimostrare la serietà della propria offerta commerciale, considerando gli scenari altamente concorrenziali, la garanzia d’offerta è lo strumento più idoneo. In caso di offerte per mandati consistenti, questo strumento assicura di poter accettare ed eseguire correttamente il mandato. In tal modo, conseguentemente, la buona reputazione di un’azienda ne risulta consolidata, conferendo alle proprie offerte ulteriore credibilità.

Garanzia di buona esecuzione (performance bond)

Accade frequentemente che i committenti richiedano una garanzia per avere la certezza, in caso di mandati rilevanti, che l’offerente adempia ai propri obblighi e possa, quindi, ottemperare alla prestazione offerta. La garanzia di buona esecuzione, pertanto, offre questa sicurezza e consolida, in detto modo, la validità dell’offerta, prevenendo la possibilità che si presentino delle riserve.

Garanzia di buon funzionamento (warranty bond)

Spesso i committenti richiedono una garanzia indipendente, ove offerente consegni quanto pattuito in modo corretto e completo e occorre anche garantire che eventuali difetti dei beni contrattuali forniti vengano rimossi o, eventualmente, rimborsati. Con la nostra garanzia di buon funzionamento si potrà soddisfare alla perfezione questo obbligo.

Garanzia per la copertura di crediti (credit guarantee)

Mediante la garanzia per la copertura di crediti si può mettere a disposizione di una terza parte, ad esempio un partner d’affari o commerciale, la propria capacità creditizia. In tal modo viene garantito, alla banca terza che fornisce il credito, la copertura dell’importo di credito, interessi inclusi, del beneficiario del credito.

Letter of Credit (LC) 

Nell’ambito di operazioni di import/export, la lettera di credito (letter of credit, LC o L/C) rappresenta, senza ombra di dubbio, il metodo di pagamento internazionale più adoperato, una forma di pagamento sicura ed evoluta, che ridimensiona i rischi di insolvenza, ponendo l’obbligo di quietanza dall’acquirente all’istituto bancario, quest’ultimo, quindi, garante durante tutte le fasi della transazione. Ciò appare ancora più chiaro qualora il compratore provenisse da stato con un “rischio Paese” particolarmente elevato.

I soggetti principali in questo tipo di operazione sono quattro:

  1. il compratore (applicant), il quale ordina al proprio istituto bancario di aprire un credito in favore del venditore, emettendo la lettera di credito;
  2. il venditore (beneficiary), colui che esporta la merce oggetto della transazione descritta nel documento di credito ed è, dunque, il beneficiario del credito stesso;
  3. la banca emittente (issuing bank), la banca che emette concretamente la lettera di credito, recapitandola alla Banca avvisante;
  4. la banca avvisante (advising bank), cioè la banca che si occupa di avvisare il venditore della ricezione di un credito documentario a suo favore. La banca avvisante risulta essere anche la banca confermante (confirming bank) in caso di lettera di credito confermata.

Occorre sottolineare che, per il buon esito dell’emissione, il venditore debba presentare tutti la documentazione richiesta in maniera conforme alle modalità e ai tempi stabiliti nella lettera di credito e a quanto disposto dalle Norme e Usi Uniformi della Camera di Commercio Internazionale (Pubbl. UCP 600, note anche come ICC 600 e NUU 600), in vigore dal 01/07/2007 e dalla Prassi Bancaria Internazionale Uniforme (Pubbl. ISBP 745), in vigore dal 01/07/2013.

In questo senso, la lettera di credito è contraddistinta da alcune caratteristiche fondamentali, quali:

  • autonomia: tale strumento risulta essere separato dai sottostanti contratti di vendita. Ciò significa che la banca emittente assume l’impegno irrevocabile di onorare la lettera di credito anche nell’ipotesi in cui il compratore sia, in qualche modo, insolvente. Nel caso, poi, di insolvenza anche della banca emittente, l’obbligo suddetto si trasferisce alla banca confermante, ove presente;
  • astrattezza: il credito è completamente slegato dalla causa che l’ha originato, pertanto il beneficiario, presentando tempestivamente la relativa documentazione conforme, ha diritto al pagamento, anche nel caso in cui il compratore non voglia o non possa ritirare la merce;
  • formalismo: tutto ciò si fonda unicamente sui documenti e non sulla merce effettivamente trattata. Conseguentemente, gli istituti bancari devono accertare unicamente la conformità ai termini e alle condizioni del credito dei documenti presentati, senza procedere ad alcun controllo sulla merce.

Appare di lapalissiana evidenza l’importanza della massima attenzione e accuratezza nella preparazione e nella consegna dei documenti da parte del beneficiario, in quanto questi rappresentano fulcro dell’accordo.

Standby Letter of Credit (SBLC) 

L’aspetto primario delle Stand-By letter of credit è quello di assicurare il buon esito dell’operazione sottostante, attraverso l’intervento di un soggetto istituzionale, la banca, che si obbliga irrevocabilmente a compiere una prestazione finanziaria a prima richiesta, nel caso in cui un terzo non adempia una determinata obbligazione e sempreché siano state soddisfatte tutte le condizioni contenute nel testo della garanzia. Chiaramente, è un impegno indipendente dal rapporto di debito principale e dal contratto stipulato tra il creditore e il debitore. 

Tale strumento finanziario è principalmente pensato per le società che anelano ad accrescere la propria competitività e accedere, pertanto, ai mercati esteri attraverso l’impiego di una forma di pagamento sicura e accettabile in tutto il mondo. 

Per le sue caratteristiche, è una tipologia operativa che sta a metà strada tra la garanzia bancaria e il credito documentario. Per il suo impiego, al pari del credito documentario, prevede la produzione di idonea documentazione, anche se la funzione preminente è quella di assolvere alle caratteristiche proprie di una garanzia. 

L’utilizzo predominante di questo strumento si riscontra nei paesi dell’area anglosassone, nei quali la stand-by è emessa in sostituzione delle garanzie, anche per la mancanza, a livello giuridico, di fattispecie che si possano rapportare al concetto di garanzia come si intende nei paesi di civil law.

La Lettera di Credito Stand-By è disciplinata dalle Norme e Usi Uniformi sui Crediti Documentari emanate dalla Camera di Commercio Internazionale (UCP 600 – Rev. 2007). Nei paesi anglosassoni, invero, si predilige emettere la Lettera di Credito Stand-By secondo le norme previste dalle Regole e Prassi Internazionali relative alle Stand-By (ISP 98 – Rev.1999), anch’esse, peraltro, emanate dalla Camera di Commercio Internazionale.

Proof of Funds (POF)

La prova di fondi (POF) fa riferimento a uno o più documenti con cui si dimostra che una persona fisica o giuridica possiede le capacità e i fondi disponibili per una transazione specifica. Tale strumento si presenta, abitualmente, sotto forma di una dichiarazione bancaria, di sicurezza o di custodia. Il fine del documento di prova dei fondi è quello di assicurare l’accessibilità e la legittimità dei fondi necessari per eseguire completamente la transazione.

Escrow Account

L’escrow account sottostà a un accordo vincolante scritto tra due parti, detto Escrow Agreement, con cui è statuito che alcune somme di denaro o di titoli di proprietà siano depositate presso una terza parte a titolo di garanzia. Le somme, poi, sono conseguentemente rilasciate all’avverarsi di una condizione risolutiva espressamente definita dalle parti.

Si tratta, sostanzialmente, di un accordo di garanzia che possa prevedere la costituzione di un conto corrente a tutela dell’operazione, il cosiddetto conto escrow; l’obiettivo è quello di far subentrare nella transazione commerciale un soggetto terzo e indipendente.

Assiduamente si tratta di un istituto finanziario che dovrà occuparsi di svolgere il ruolo di garante. Infatti, nell’istituto bancario è costituito un fondo vincolato di deposito, che fungerà da garanzia per il deposito di una quota di denaro, somma che deve transitare tra due soggetti come contropartita di una transazione commerciale. Una volta avvenuta la transazione, il vincolo sulla garanzia si scioglie e i fondi passano, pertanto, da un soggetto all’altro. Attraverso un Escrow Agreement, le parti tutelano e garantiscono il pagamento unicamente al momento in cui la condizione sospensiva è risolta.

Sono, inoltre, sviluppate numerose altre tipologie di servizi e prodotti più specifici, frutto ed originati dalle diverse esigenze di una clientela internazionale abituata ad affrontare con successo un mercato mondiale in continua e rapida evoluzione, permettendo, in tal modo, di stabilire una partnership continua e duratura, con la nostra clientela.

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