Codice di Condotta

Premessa

Il presente Codice di Condotta (di seguito denominato “Codice”) definisce le norme di comportamento finalizzate a garantire la necessaria trasparenza e correttezza tra il Gruppo Glorious Property Holding (di seguito denominato “Gruppo”) e i soggetti che vengono a contatto con lo stesso.

Il Gruppo rispetta il Codice in tutte le sue attività sia in Italia sia all’estero. 

Il presente Codice ha efficacia vincolante e non ha pretese di esaustivitĂ .

Chiunque ha la possibilità di consultare il presente Codice in formato elettronico sul sito internet del Gruppo oppure può ottenerne copia cartacea facendone richiesta alla Direzione.

 

Articolo 1 – Principi generali

1.1. Il rispetto dei diritti inviolabili dell’uomo è essenziale. Per questo il Gruppo promuove e difende questi diritti in ogni circostanza e ripudia qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, sull’etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. Il Gruppo fa suoi i principi posti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, nella Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e le Linee guida dell’OCSE destinate alle Imprese Multinazionali

1.2. Il Gruppo rispetta qualsiasi legge e, in generale, qualsiasi normativa locale, nazionale o internazionale applicabile in Italia e in ogni altro paese in cui si trovi a operare.

1.3. Il Gruppo compie qualsiasi operazione economica e transazione finanziaria osservando i principi di integritĂ  e trasparenza.

1.4. Il Gruppo rifiuta la corruzione come strumento di conduzione dei propri affari.

1.5. Il Gruppo riconosce che una concorrenza corretta e leale è un elemento fondamentale per lo sviluppo dell’attività di impresa. Per questo, il Gruppo rispetta la normativa antitrust di volta in volta applicabile e le regole di lealtà della concorrenza e in nessun caso pone in essere atti o comportamenti contrari a una concorrenza libera e leale.

1.6. La condotta dei dipendenti e dei collaboratori, a qualunque titolo siano essi tali, del Gruppo è improntata ai principi di lealtà, integrità e professionalità, riservatezza e diligenza, come meglio specificati nel Codice Etico adottato dal Gruppo.

 

Articolo 2 – Relazioni tra il Gruppo e i Clienti

2.1. Il Gruppo considera come proprio cliente chiunque acquista i suoi prodotti e servizi o semplicemente ne fruisce.

2.2. Il Gruppo garantisce paritĂ  di trattamento ai propri clienti attuali e potenziali. A questo scopo, il Gruppo non compie alcuna discriminazione tra clienti senza ragioni oggettive e verificabili.

2.3. Il Gruppo impronta le relazioni con i clienti all’ascolto, alla disponibilità, alla cortesia, all’onestà, alla lealtà, alla professionalità e, in ogni caso, al rispetto dei principi generali di questo Codice di condotta..

2.4. La soddisfazione dei clienti è una risorsa primaria. Per questo il Gruppo mette in atto misure e procedure per verificare e valutare che i clienti siano soddisfatti dei prodotti e servizi offerti, così da migliorare continuamente il livello della propria offerta commerciale e da poter rimediare in modo rapido ed efficace ai casi di possibile insoddisfazione.

2.5. Il Gruppo adotta ogni misura necessaria per assicurare la conformitĂ  del trattamento alle disposizioni di legge o regolamentari di volta in volta applicabili e, comunque, la riservatezza di quei dati e informazioni.

2.6. Tutte le comunicazioni rivolte ai clienti devono essere veritiere, corrette e leali.

2.7. Il Gruppo avrĂ  la facoltĂ  di chiedere ai Clienti, che a loro volta saranno tenuti a fornirle, tutte le informazioni necessarie ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio.

 

Articolo 3– Rapporti tra il Gruppo e i Dipendenti/Collaboratori

3.1. Sono dipendenti e collaboratori del Gruppo tutti coloro che intrattengono, nelle forme previste dalla legge, un rapporto di lavoro o di collaborazione con il Gruppo, rapporto finalizzato al raggiungimento degli scopi dell’impresa. Così, si considerano dipendenti e collaboratori del Gruppo, per esempio, i dirigenti, i lavoratori subordinati in forza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, determinato o parziale, i lavoratori interinali, i collaboratori a progetto e i collaboratori occasionali.

3.2. Il Gruppo ripudia, anzitutto al proprio interno, qualsiasi discriminazione tra dipendenti e collaboratori fondata sul sesso, sull’etnia, sulla lingua, sul credo religioso e politico e sulle condizioni sociali e personali. Esso favorisce un ambiente di lavoro dove si garantisce la dignità di ogni individuo e le relazioni tra le persone si svolgono su una base di rispetto, correttezza e collaborazione. Il Gruppo, inoltre, si cura di evitare lo stress e, in generale, il disagio lavorativo, anche mediante controlli e strumenti di comunicazione

3.3. Il Gruppo incoraggia e promuove la paritĂ  di opportunitĂ  tra donne e uomini.

3.4. Il Gruppo valorizza le competenze, le potenzialità e l’impegno di ciascuno: per fare questo, adotta criteri di valutazione chiari e omogenei e provvede un’adeguata formazione.

3.5. Nessun abuso di autorità è tollerabile nei rapporti di lavoro e di collaborazione. Di conseguenza il superiore gerarchico, verso qualsiasi persona subordinata, non può compiere alcun atto né tenere alcun comportamento che non sia previsto dalla legge o dai contratti collettivi e individuali applicabili. 

3.6. Il Gruppo si cura di sollecitare e coinvolgere tutti nel perseguimento degli obiettivi di impresa e nella soluzione dei problemi sulla base delle rispettive competenze e responsabilitĂ . A questo scopo, la chiarezza e trasparenza organizzativa sono uno strumento fondamentale.

3.7. Il rapporto tra la Credit Glorious ed i propri dipendenti è fondato sulla reciproca fiducia: i dipendenti sono, pertanto, tenuti a operare per favorire gli interessi dell’azienda, nel rispetto dei valori di cui al presente Codice, nonché al Codice Etico adottato dal Gruppo.

3.8 .Amministratori, dipendenti e collaboratori perseguono, nello svolgimento della collaborazione, gli obiettivi e gli interessi generali del Gruppo. Essi informano senza ritardo, tenuto conto delle circostanze, i propri superiori o referenti delle situazioni o attivitĂ  nelle quali potrebbero essere titolari di interessi in conflitto con quelli del Gruppo (o qualora di tali interessi siano titolari prossimi congiunti) e in ogni altro caso in cui ricorrano rilevanti ragioni di convenienza. Amministratori, dipendenti e collaboratori rispettano le decisioni che in proposito sono assunte dal Gruppo.

3.9. Amministratori, dipendenti e collaboratori assicurano la massima riservatezza relativamente a notizie e informazioni costituenti patrimonio aziendale o inerenti all’attività del Gruppo, nel rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti vigenti e delle procedure interne.

3.10. Amministratori, dipendenti e collaboratori svolgono la propria attività lavorativa e le proprie prestazioni con diligenza, efficienza e correttezza: nel fare questo, utilizzano al meglio gli strumenti e il tempo a loro disposizione e assumono le responsabilità connesse agli adempimenti. Essi non utilizzano a fini personali informazioni, beni e attrezzature di cui dispongono nello svolgimento della funzione o dell’incarico.

 

Articolo 4 – Doveri dei Dipendenti e dei Collaboratori del Gruppo 

4.1. Nelle relazioni con l’esterno, tutti i dipendenti e collaboratori del Gruppo si obbligano ad attuare una condotta tale da determinare fiducia e collaborazione da parte dei soggetti che entrano in contatto con il Gruppo, mostrando cortesia e disponibilitĂ  nella comunicazione con il pubblico e curando la trattazione delle questioni in maniera efficiente e sollecita.

4.2. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo svolgono i propri compiti nel rispetto della legge, perseguendo l’interesse del Gruppo, senza abusare della posizione o dei poteri di cui sono titolari rispettando, altresì, i principi di integritĂ , correttezza, buona fede, proporzionalitĂ , obiettivitĂ , trasparenza, equitĂ  e ragionevolezza.

4.3. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo si impegnano ad agire e ad assumere una posizione di indipendenza ed imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi. Esercitano i propri compiti orientando il proprio operato alla massima economicità, efficienza, efficacia e trasparenza. La gestione delle risorse sociali ai fini dello svolgimento dell’attività di cui sono titolari ovvero di cui siano stati incaricati, deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi in alcun modo la qualità dei risultati.

4.4. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo sono tenuti a non utilizzare informazioni riservate, apprese in ragione della propria attivitĂ  lavorativa, per scopi estranei all’esercizio di tale attivitĂ , e comunque ad agire sempre nel rispetto degli obblighi di riservatezza assunti dal Gruppo nei confronti dei clienti e, in generale, di tutti i portatori di interessi.

4.5. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono astenersi da qualsiasi attivitĂ  che possa configurare conflitto con gli interessi della Credit Glorious rinunciando al perseguimento di interessi personali in conflitto con i legittimi interessi della SocietĂ .

4.6. Nei casi in cui si possa raffigurare la possibilità di sussistenza di un conflitto di interessi, i Destinatari sono tenuti a rivolgersi, senza ritardo, al Gruppo affinché l’azienda possa valutare, ed eventualmente autorizzare, l’attività potenzialmente in conflitto.

Nei casi di violazione, il Gruppo adotterĂ  ogni misura idonea a far cessare il conflitto di interessi, riservandosi di agire a propria tutela.

4.7. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo svolgono l’attivitĂ  lavorativa con l’impegno necessario al proficuo espletamento dei propri compiti. Il loro comportamento è improntato alla massima collaborazione tra fra le parti interessate a qualunque titolo all’attivitĂ  del Gruppo

4.8. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo segnalano al proprio responsabile o referente ogni evento in cui siano rimasti direttamente coinvolti e che può avere riflessi sul servizio o relativo a situazioni di pericolo o di danno per l’integrità fisica o psicologica propria o di altri o sul rischio di mancato rispetto del Codice Etico e di Condotta e della legge del luogo ove il Gruppo opera.

4.9. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo assicurano l’ascolto delle esigenze e necessità dei portatori di interesse, adottando comportamenti improntati a legalità, professionalità, competenza, sollecitudine, cortesia, trasparenza del proprio operato, correttezza ed imparzialità.

4.10. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo agiscono nel rispetto delle leggi vigenti nel luogo ove opera il Gruppo, contribuendo al raggiungimento della missione assegnata, si sottraggono ad ogni condizionamento delle forze politiche, dei gruppi di pressione o di chiunque tenti di influenzarne l’operato, assolvono i propri compiti nell’interesse sociale del Gruppo ed evitano qualsiasi discriminazione basata su sesso, razza o etnia, nazionalità, età, opinioni politiche, credenze religiose o stato di salute dell’interlocutore.

4.11. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo non accettano, né effettuano per sé o per altri, segnalazioni, sollecitazioni comunque dirette ad influire sul normale svolgimento delle attività e si astengono dal sollecitare raccomandazioni esterne o interne volte ad assicurarsi privilegi in ambito lavorativo, personale o sociale (anche fuori dall’ambito lavorativo). 

4.12. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo non hanno il potere di impegnare il Gruppo e agire in nome e per conto dello stesso, salvo espressa autorizzazione scritta.

Qualsivoglia responsabilitĂ  assunta da un Destinatario in nome e per conto del Gruppo, in assenza di preventiva autorizzazione scritta o successiva ratifica da parte del Gruppo, dovrĂ  ritenersi assunta personalmente dal dipendente o dal collaboratore in questione, senza alcuna conseguenza per il Gruppo.

4.13. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo, salva espressa autorizzazione, non possono relazionarsi in nome e per conto del Gruppo con soggetti esterni al Gruppo.

4.14. Nei rapporti con i soggetti esterni al Gruppo, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo autorizzati si atterrano a massimi livelli di correttezza e integrità, astenendosi da qualsiasi forma di pressione, esplicita o velata, finalizzata a ottenere qualsiasi vantaggio indebito per sé o per il Gruppo. 

4.15. I Destinatari sono tenuti ad astenersi da qualsiasi pressione diretta, indiretta o millantata nei confronti di esponenti politici o rappresentanti sindacali.

4.16. I Destinatari si rapportano con i terzi con cortesia, competenza e professionalità, nella convinzione che dalla loro condotta dipende la tutela dell’immagine e della reputazione del Gruppo e conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi aziendali.

4.17. In particolare, i Destinatari devono astenersi da qualsiasi forma di comportamento sleale o ingannevole che possa indurre terzi soggetti esterni al Gruppo a fare affidamento su fatti o circostanze infondati.

 

Articolo 5 – Rapporti tra i Dipendenti e i Collaboratori del Gruppo e i Clienti

5.1. Il Gruppo guadagna la fiducia dei Clienti puntando alla tutela del loro miglior interesse nel medio e lungo periodo e cercando di anticipare le loro esigenze con un’offerta di prodotti e servizi eccellenti. Tutti i rapporti con la clientela sono condotti seguendo i principi generali di diligenza, correttezza e professionalità.

5.2. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono fornire ai potenziali clienti informazioni chiare, corrette ed esaustive sui prodotti e i servizi offerti, in modo che il cliente possa assumere decisioni informate e consapevoli. Pertanto, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono conoscere approfonditamente i prodotti e i servizi che possono essere offerti. Le informazioni, da rendere con un anticipo congruo rispetto alla conclusione del contratto, devono consentire al cliente di comprendere chiaramente le caratteristiche del prodotto e/o del servizio, il rischio, il prezzo e le sue componenti, la performance attesa e gli obblighi per lui discendenti dal Codice di Condotta adottato dal Gruppo. 

5.3. Le informazioni contenute nella documentazione di riferimento devono essere consegnate dai dipendenti e dai collaboratori del Gruppo con un congruo anticipo rispetto alla firma del contratto, in modo che il cliente possa prendere una decisione informata e consapevole, comparando diverse alternative.

5.4. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo non devono fornire informazioni non corrispondenti al vero o in grado di ingannare i potenziali clienti sulle caratteristiche del prodotto/servizio. 

5.5. Nel rapportarsi con i Clienti, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono usare unicamente i canali ufficiali e, nello specifico, la email a questi fornita dal Gruppo sul dominio @creditglorious.com.

5.6. Nel rapportarsi con i Clienti via email, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono mantenere nella firma tutti i dati del Gruppo che quest’ultimo fornirà e chiederà di indicare in modo specifico e ciò anche al fine di rafforzare la credibilità del collaboratore, nonché il rapporto tra lo stesso e il Gruppo.

5.7. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono conoscere approfonditamente le caratteristiche dei clienti e gli obiettivi, di breve e lungo termine, da essi perseguiti, per poter offrire sempre i servizi e i prodotti migliori per soddisfarli. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono inoltre rispettare il mercato di riferimento e la strategia di distribuzione definiti in sede di ideazione. In nessun caso i dipendenti e i collaboratori del Gruppo possono offrire prodotti o servizi che non siano adeguati ai propri clienti.

5.8. Quando prestano consulenza ai clienti, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono raccogliere e valutare informazioni sufficienti a fornire raccomandazioni adeguate rispetto alle specifiche conoscenze ed esperienze dei clienti, alla loro situazione finanziaria (incluse capacità di sopportare le perdite e tolleranza al rischio) e ai loro obiettivi di investimento. In ogni caso, non è possibile raccomandare operazioni non adeguate al cliente.

5.9. La tutela del miglior interesse del cliente non deve essere sacrificata per raggiungere un piĂą elevato ritorno economico.

5.10. Nel corso del rapporto, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono essere disponibili a rispondere con chiarezza e tempestività a eventuali richieste di chiarimenti o approfondimenti da parte dei clienti sui prodotti/servizi acquistati. Qualora un cliente non sia soddisfatto del prodotto/servizio ed effettui un reclamo, anche informale, i dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono informare immediatamente il Gruppo e attenersi alle eventuali istruzioni ricevute dallo stesso. I reclami saranno gestiti con sensibilità e professionalità, considerandoli un’opportunità di miglioramento e di accrescimento della fiducia e della soddisfazione dei clienti.

5.11. I dipendenti e i collaboratori del Gruppo devono porre in essere ogni controllo possibile affinché anche i loro eventuali collaboratori rispettino i principi etici fondamentali di cui al presente Codice, nonché al Codice Etico adottato dal Gruppo.

Articolo 6 – Facoltà del Gruppo e Sistema sanzionatorio

6.1. Il sistema di controllo interno è orientato all’adozione di strumenti e metodologie volti a contrastare i potenziali rischi aziendali, al fine di garantire il rispetto non solo delle leggi, ma anche delle disposizioni e procedure interne. Infatti, la violazione dei principi fissati nel Codice e nelle procedure indicate nei controlli interni compromette il rapporto fiduciario tra il Gruppo e i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori a vario titolo, clienti, fornitori. Tali violazioni saranno quindi immediatamente perseguite dal Gruppo in maniera incisiva e tempestiva, mediante l’adozione di provvedimenti disciplinari adeguati e proporzionati.

6.2. Qualora il Gruppo abbia il fondato dubbio, desunto anche dalla documentazione in proprio possesso e/o dall’atteggiamento o contegno tenuto da uno dei dipendenti, dei collaboratori, interni e/o esterni, dei partner sia implicato ovvero possa essere implicato in una qualsiasi attività illecita, il Gruppo ha il diritto di recedere immediatamente dal contratto ed assumere ogni più opportuna azione, ivi compresa informare l’Autorità Giudiziaria, per la tutela del proprio interesse e della propria reputazione.

6.3. Qualora il Gruppo dovesse rinvenire delle informazioni o dei documenti in suo possesso forniti dal Cliente e recanti dichiarazioni inveritiere o non corrispondenti al vero, il Gruppo avrĂ  il diritto di risolvere immediatamente il contratto stipulato con la parte che ha fornito detti documenti, trattenendo le somme ricevute a copertura dei costi sostenuti per l’attivitĂ  svolta e quale risarcimento del danno subito. In ogni caso, il Gruppo si riserva il diritto di esercitare tutte le azioni che riterrĂ  opportune per l’eventuale risarcimento dell’ulteriore danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del presente Codice e delle normative nazionali.

6.4. Qualora il Cliente non dovesse fornire al Gruppo tutti i dati e le informazioni da quest’ultimo richieste anche ai fini dell’antiriciclaggio, il Gruppo avrĂ  il diritto di risolvere immediatamente il contratto stipulato con il Cliente in questione, trattenendo le somme ricevute a copertura dei costi sostenuti per l’attivitĂ  svolta e quale risarcimento del danno subito. In ogni caso, il Gruppo si riserva il diritto di esercitare tutte le azioni che riterrĂ  opportune per l’eventuale risarcimento dell’ulteriore danno subito in conseguenza del comportamento in violazione del presente Codice e delle normative nazionali.

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